Promulgate le nuove linee guida ed indirizzi per lo svolgimento dell’attivita’ enoturistica
Il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E
DEL TURISMO, decide con il DECRETO del 12 marzo 2019 le
Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi
di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.
D’ora in poi le aziende che fanno o vorranno cominciare un’attività enoturistica dovranno seguire un disciplinare standard, valido in tutto il territorio nazionale.
Come dice il documento, “considerata l’importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;
Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi
relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica”
Qualche esempio da seguire:
1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
3) cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
4) sito o pagina web aziendale;
5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
6) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti
stampato in almeno tre lingue, compreso l”italiano;
7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e’ svolta l’attività enoturistica;
8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;
10) l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;